Il 28 novembre 2023 è stato convertito il “Decreto Proroghe”. In sede di conversione, oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel Decreto originario, sono state introdotte una serie di novità, di seguito illustrate.
FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA - Art. 1
È confermata la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.
Si noti che, per accedere al predetto Fondo, i soggetti in esame devono avere un ISEE non superiore a € 40.000.
PROROGA VERSAMENTO CRIPTO-ATTIVITÀ - Art. 2
È inoltre confermato il differimento al 15 novembre 2023 del termine di versamento dell’imposta sostitutiva del 14% dovuta dati soggetti che detengono criptoattività all’1 gennaio 2023, al fine di rideterminare il costo / valore di acquisto alla medesima data, individuato ai sensi dell’art. 9, TUIR (valore normale).
REMISSIONE IN TERMINI VERSAMENTI TRIBUTI / CONTRIBUTI “ALLUVIONATI” LOMBARDIA - Art. 3, commi 1 e 2
È confermato che i versamenti dei tributi, contributi previdenziali / assistenziali e dei premi INAIL scadenti nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023 o dovuti dai soggetti che, in data 4 luglio 2023, avevano la residenza / sede legale / sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Lombardia, si considerano tempestivi se effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero mediante ravvedimento.
PROROGA ADEMPIMENTI / VERSAMENTI “ALLUVIONATI” EMILIA ROMAGNA / TOSCANA / MARCHE - Art. 3, comma 2-quater
In sede di conversione, a favore dei soggetti colpiti dall’emergenza alluvionale che ha interessato l’Emilia Romagna, Toscana e Marche, è stata prevista la proroga dal 20 novembre al 10 dicembre 2023 dei termini relativi ai versamenti / adempimenti tributari in scadenza nel periodo 1 maggio - 31 agosto 2023.
DIFFERIMENTO TERMINI RAVVEDIMENTO SPECIALE - Art. 3-bis
Il “Decreto Bollette” ha disposto, con riferimento al c.d. “ravvedimento speciale”, la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine:
- O per la rimozione dell’irregolarità / omissione;
- O per il versamento (unica soluzione / prima rata di 8) dell’importo dovuto. In particolare è richiesto il versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Inoltre, in caso di versamento rateaIe, il termine delle rate successive alla prima è fissato:
- al 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre per le rate in scadenza nel 2023;
- al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre per le rate in scadenza nel 2024.
Ora, in sede di conversione, l’art. 3-bis del Decreto in esame prevede che i soggetti che, entro il 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la regolarizzazione possono procedere alla stessa entro il 20 dicembre 2023, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, ossia:
- il versamento delle somme dovute in un’unica soluzione (non è possibile effettuare il versamento in forma rateale);
- la rimozione delle irregolarità / omissioni.
PROROGA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA - Art. 4
É confermata la proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2023 del termine per l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili registrati ai soci, da parte delle società di persone / capitali. Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2023 (in luogo delle 2 rate pari rispettivamente al 60% e al 40%). La proroga riguarda anche la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).
Si noti che la proroga non interessa l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.
DIFFERIMENTO CORREZIONI QUADRO RS CONTRIBUENTI FORFETARI - Art. 6
Nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente Fisco-contribuente, l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 19 settembre 2023 ha predisposto una specifica comunicazione per la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dall’art. 1, comma 73, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) nel quadro RS (da rigo RS375 a rigo RS381) del mod. REDDITI 2022 PF, da parte dei contribuenti forfetari. Al fine di coordinare le esigenze informative di cui al citato comma 73 con i principi del concordato preventivo biennale contenuto nella Riforma fiscale, è confermato il “rinvio” al 30 novembre 2024 del termine per adempiere agli obblighi informativi del quadro RS relativi al 2021.
Di conseguenza, al contribuente destinatario della comunicazione che adempie ai predetti obblighi informativi del quadro RS del mod. REDDITI 2022 PF entro la predetta data non sono applicabili sanzioni, ferma restando la necessità di presentare il mod. REDDITI 2022 PF integrativo.
PROROGA TERMINE DECORRENZA OBBLIGO UTILIZZO ALIQUOTE IMU - Art. 6-ter
Considerato che, nell’ambito del Decreto 7 luglio 2023, il MEF ha individuato le fattispecie che consentono ai Comuni di diversificare le aliquote IMU (abitazione principale, fabbricati rurali ad uso strumentale, terreni agricoli / edificabili, fabbricati categoria D, altri fabbricati), in sede di conversione, a causa delle criticità riscontrate dai Comuni, è stata prorogata dal 2024 al 2025 la decorrenza dell’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l’elaborazione del Prospetto utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito Internet del MEF.
SABATINI-TER - Art. 6-quater
In sede di conversione, con riferimento alla c.d. “Sabatini-ter”, è stata prevista l’estensione alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato fino al 31 dicembre 2023 (in precedenza 30 giugno), del differimento di 6 mesi del termine per l’ultimazione degli investimenti per i quali è stato stipulato un finanziamento agevolato.
ANTICIPO UTILIZZO CREDITI ENERGETICI 1 / 2 TRIMESTRE 2023 - Art. 7
A favore delle imprese energivore / non energivore e gasivore / non gasivore, sono stati riconosciuti specifici crediti d’imposta per il consumo di energia elettrica / gas con riferimento ai seguenti periodi:
- terzo trimestre 2022, ad opera del DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiut-bis”;
- quarto trimestre 2022, in particolare mesi di ottobre e novembre 2022 ad opera del DL n.144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” e dicembre 2022 ad opera del DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”;
- primo trimestre 2023, ad opera della Legge n. 197/2022;
- secondo trimestre 2023, ad opera del DL n. 34/2023, c.d. “Decreto Bollette”.
Per effetto di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 1, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) e dal comma 7 dell’art. 4, DL n. 34/2023, i crediti d’imposta spettanti per il consumo di energia elettrica / gas per il primo trimestre 2023 e per il secondo trimestre 2023 devono essere utilizzati, da parte dell’impresa beneficiaria, esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31 dicembre 2023. Con la modifica dei citati commi 7, è confermata l’anticipazione al 16 novembre 2023 del termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
CEDIBILITÀ CREDITI D’IMPOSTA 1 / 2 TRIMESTRE 2023
I crediti d’imposta relativi al primo e secondo trimestre 2023 sono cedibili entro il 18 dicembre 2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.
In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.
Per effetto di quanto disposto dal comma 8 dell’art. 1, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) e dal comma 8 dell’art. 4, DL n. 34/2023, i crediti d’imposta spettanti per il consumo di energia elettrica / gas (primo e secondo trimestre 2023) sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e, comunque, entro il 31 dicembre 2023. Con la modifica dei citati commi 8, è confermata l’anticipazione al 16 novembre 2023 del termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta da parte del cessionario.
PROROGA ADEMPIMENTI / VERSAMENTI CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO - Art. 10-quater
In sede di conversione, è stato previsto che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali / assistenziali dovuti per le co.co.co. sportive nel settore dilettantistico, con riferimento al periodo di paga da luglio a ottobre 2023 (in precedenza da luglio a settembre 2023) possono essere effettuati entro il 30 novembre 2023 (in luogo del 31 ottobre 2023).