Entro il 1 luglio 2024, o il 31 luglio 2024 con una maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento del saldo 2023 e dell'acconto 2024 per IRPEF, IRES e IRAP. Tuttavia c'è una nota importante: per i soggetti che rientrano nelle categorie ISA, forfettari e minimi, il termine è prorogato al 31 luglio 2024 senza maggiorazione.
Novità del Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Il CPB offre un'opportunità per i contribuenti sopra menzionati di differire ulteriormente il versamento di 30 giorni, applicando la maggiorazione dello 0,40%. Questa misura, prevista dal Decreto correttivo del CPB di prossima emanazione, intende agevolare i contribuenti ISA, forfettari e minimi.
Modalità di Determinazione del Saldo 2023
Per calcolare il saldo 2023 di IRPEF, IRES e IRAP, bisogna considerare la differenza tra l'imposta risultante dal modello REDDITI/IRAP 2024 e gli acconti già versati. Se l'importo a saldo è inferiore a €12 per IRPEF/IRES o €10,33 per IRAP, non è dovuto alcun versamento né rimborsi.
Adempimenti Fiscali Specifici
IVA Adeguamento ISA: Entro la scadenza del saldo delle imposte dirette, i soggetti ISA devono versare l'IVA per i maggiori ricavi/compensi dichiarati nel modello REDDITI 2024, utilizzando il codice tributo "6494".
Terza Rata Rivalutazione Beni d’Impresa Alberghi: Le imprese alberghiere e termali devono versare la terza rata dell'imposta sostitutiva del 10% entro il termine del saldo delle imposte dirette.
Saldo Cedolare Secca 2023: Per i redditi derivanti dalla locazione di immobili, il saldo va dichiarato nel quadro RB o RL del modello REDDITI 2024 PF e versato entro i termini previsti per il saldo IRPEF.
Saldo IVIE/IVAFE 2023: Entro la scadenza del saldo IRPEF, i contribuenti devono versare il saldo IVIE per immobili all'estero e IVAFE per attività finanziarie detenute all'estero.
Saldo Flat Tax Incrementale 2023: I contribuenti che applicano la Flat Tax incrementale devono versare l'imposta sostitutiva del 15% entro i termini previsti per l'IRPEF.
Saldo Rottamazione di Magazzino: Le imprese che hanno adeguato le esistenze di magazzino devono versare l'imposta sostitutiva del 18% in due rate entro i termini delle imposte sui redditi.
Saldo Maggiorazione IRES Società di Comodo: Le società di capitali considerate "di comodo" devono versare il saldo 2023 della maggiorazione IRES del 10,50% entro i termini previsti per l'IRES.
Acconti 2024
IRPEF/IRES/IRAP 2024: L’acconto può essere determinato con il metodo storico o previsionale. Per i soggetti ISA con ricavi/compensi non superiori a €5.164.569, l’acconto IRPEF/IRES e IRAP è diviso in due rate uguali.
Super Deduzione 2024 Nuovi Dipendenti: Le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato possono beneficiare di una maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.
Cedolare Secca dal 2024: I contribuenti che optano per la cedolare secca non devono versare l’acconto per la cedolare secca 2024, ma possono calcolare l’acconto IRPEF con il metodo previsionale.
Addizionale Comunale IRPEF: L’acconto va versato entro i termini del saldo IRPEF, quindi entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti ISA.
Acconto IRAP 2024
L’acconto IRAP 2024 segue le stesse regole degli acconti IRPEF e IRES. Esso deve essere versato al 100% dell’importo dovuto:
- Per i soggetti non ISA:
- In un'unica soluzione entro il 2 dicembre 2024 (il 30 novembre cade di sabato);
- In due rate: 40% entro l'1 luglio 2024 (+0,40% entro il 31 luglio) e il restante 60% entro il 2 dicembre 2024.
- Per i soggetti ISA:
- In un'unica soluzione entro il 2 dicembre 2024;
- In due rate: 50% entro il 31 luglio 2024 (+0,40% entro il 30 agosto) e il restante 50% entro il 2 dicembre 2024.
Per i soggetti IRES con termini “lunghi” per l'approvazione del bilancio, il pagamento avviene entro il 31 luglio 2024 (+0,40% entro il 30 agosto).
Gli acconti non sono dovuti se l'importo dell’IRAP è inferiore a €51,65 per i soggetti IRPEF e €20,66 per gli altri soggetti IRES.
Nota sulle Regioni in Disavanzo Sanitario: Nelle regioni con disavanzi sanitari, continuano ad applicarsi le maggiorazioni delle aliquote previste.
Acconto Cedolare Secca 2024
L'acconto della cedolare secca per il 2024 è calcolato sul 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente:
- Soggetti ISA: versamento in due rate di pari importo (50% ciascuna). I dettagli vanno inseriti nel quadro LC del modello REDDITI 2024 PF.
In caso di applicazione o fuoriuscita dalla cedolare secca nel 2024, l’acconto può essere ridotto o calcolato utilizzando il metodo previsionale.
Acconto IVIE/IVAFE 2024
L'acconto per IVIE/IVAFE segue le stesse modalità dell’IRPEF, distinguendo tra soggetti ISA e non ISA per le rate (50% + 50% o 40% + 60%) e i termini di versamento.
Obbligo di Ricalcolo dell’Acconto
È obbligatorio ricalcolare l’acconto IRPEF/IRES utilizzando il metodo storico nei seguenti casi:
- Deduzione forfetaria per distributori di carburanti.
- Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto.
- Liberalità ricevute da imprese in crisi.
Per i soggetti che hanno applicato la "Flat tax incrementale" nel 2023, l’acconto IRPEF 2024 deve essere calcolato utilizzando le aliquote ordinarie.
Modalità di Versamento
Per il versamento del saldo 2023/acconto 2024, è possibile utilizzare i crediti disponibili in compensazione (verticale/orizzontale):
- Limiti di Compensazione:
- €5.000 per crediti IRES/IRPEF, IRAP senza visto di conformità.
- €20.000 per soggetti ISA con punteggio 2023 almeno pari a 8.
- €50.000 per soggetti ISA con punteggio 2023 almeno pari a 9.
Obbligo Telematico: Dal 1 luglio 2024, la presentazione del modello F24 deve avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per la compensazione di contributi previdenziali INPS e premi INAIL.
Importo Massimo Compensabile
L'importo massimo per la compensazione dei crediti d’imposta nel modello F24 è fissato a €2 milioni annui. Questo limite non si applica alle compensazioni verticali e l'eccedenza può essere utilizzata l’anno successivo o richiesta a rimborso.
Compilazione del Modello F24
Nel modello F24, per la compensazione, vanno compilate le colonne:
- “Importi a credito compensati”
- “Anno di riferimento”
- “Codice tributo”
Il mancato o insufficiente versamento può essere sanato con il ravvedimento operoso, applicando eventualmente la modalità “parziale”.