Recentemente, il MiMit ha chiarito un aspetto importante riguardante le agevolazioni fiscali per le imprese italiane. Con una FAQ pubblicata sul proprio sito web, ha confermato che il credito d’imposta “Transizione 5.0” è cumulabile con la “Nuova Sabatini”.
Cos’è il Credito d’Imposta “Transizione 5.0”?
Il credito d’imposta “Transizione 5.0” è stato introdotto dall’art. 38 del DL n. 19/2024, noto come “Decreto PNRR 4”. Questa agevolazione è destinata alle imprese che investono in beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali, inclusi nelle Tabelle A e B della Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017). Per poter usufruire del credito, gli investimenti devono:
- Essere destinati a strutture produttive in Italia.
- Essere effettuati nel 2024 e 2025.
- Essere interconnessi al sistema di gestione della produzione aziendale o alla rete di fornitura.
- Consentire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% o dei processi interessati dall’investimento di almeno il 5%.
Regole di Cumulabilità
Il credito d’imposta “Transizione 5.0” non è cumulabile con alcune agevolazioni specifiche, come:
- Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica (art. 16, DL n. 124/2023).
- Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020), noto come credito d’imposta “Industria 4.0”.
Tuttavia, è cumulabile con altre agevolazioni per gli stessi costi, a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto, considerando anche la non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base imponibile IRAP.
Cumulabilità con la “Nuova Sabatini”
Il MiMit ha specificato che il credito d’imposta “Transizione 5.0” può essere cumulato con la “Nuova Sabatini”, nei limiti del costo sostenuto. Questo credito non costituisce un aiuto di Stato, quindi non è soggetto ai limiti di cumulo previsti per la “Nuova Sabatini”.
Dettagli Importanti dalla FAQ MiMit
Nella FAQ 9.10, il MiMit conferma che il credito d’imposta “Transizione 5.0” è cumulabile con la “Nuova Sabatini”, a patto che il cumulo non superi il costo degli investimenti. Inoltre, la FAQ 9.9 chiarisce che la “Nuova Sabatini” è cumulabile con gli interventi previsti dal PNRR, entro i limiti delle intensità massime previste.
Tabella di Cumulabilità
Credito d’imposta / Agevolazione |
Cumulabilità con “Transizione 5.0” |
Credito d’imposta investimenti nella ZES unica |
NO |
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 |
NO |
Nuova Sabatini |
SI (*)(1) |
Altre agevolazioni |
SI (*)(2) |
(*) A condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.
Questa nuova cumulabilità rappresenta un'opportunità significativa per le imprese italiane, permettendo loro di massimizzare i benefici fiscali derivanti dagli investimenti in innovazione e riduzione dei consumi energetici. Approfittare di queste agevolazioni può essere un passo importante verso una gestione aziendale più efficiente e sostenibile.