Accogliendo la richiesta degli operatori/consulenti e delle relative associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il differimento del termine entro il quale va inviata la Comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione del 110% e delle altre detrazioni per le quali è prevista tale possibilità.
Il “Decreto Rilancio” dispone che il contribuente può optare per il riconoscimento dello sconto in fattura, ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La predetta opzione va esercitata dandone comunicazione, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito Internet della stessa Agenzia, a seguito della quale i relativi crediti sono inseriti e gestiti (accettati/ulteriormente ceduti) nella “Piattaforma cessione crediti”.
In particolare si rammenta che:
- L’Agenzia ha approvato il nuovo modello di “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”;
- L’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di correzione/integrazione dei dati comunicati e di annullamento delle scelte operate con la Comunicazione in esame;
- Per ogni intervento in relazione al quale si intende optare per lo sconto in fattura/cessione del credito va compilata ed inviata una distinta Comunicazione;
La Comunicazione va presentata:
- Dal beneficiario della detrazione/amministratore di condominio direttamente o tramite un intermediario abilitato all’invio delle dichiarazioni fiscali;
- Esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità ovvero dall’amministratore di condominio (per i lavori sulle parti comuni condominiali) nel caso in cui l’opzione riguarda interventi per i quali si fruisce della detrazione del 110%.
Attenzione!
- Il mancato invio della Comunicazione rende l’opzione inefficace nei confronti della stessa Agenzia. In altre parole, non viene riconosciuta l’esistenza del credito utilizzabile in compensazione in capo al destinatario del credito ceduto/soggetto che ha riconosciuto lo sconto in fattura.
- Con il Provvedimento 21.2.2024 l’Agenzia delle Entrate ha disposto che le Comunicazioni di opzione in esame “possano essere inviate entro il 4 aprile 2024, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022”.