L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’invio della dichiarazione della certificazione relativa a redditi 2023 che non sono dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata può essere effettuato entro il 31.10.2024.
La CU 2024 dei redditi di lavoro dipendente/autonomo/diversi e locazioni brevi relativi al 2023 va inviata all’Agenzia delle Entrate da parte del sostituto d’imposta entro il 18.3.2024.
Di conseguenza:
- Per i redditi dichiarabili mediante il mod. 730/REDDITI precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la CU va inviata entro il 16.3.2024;
- Per i redditi non dichiarabili mediante il mod. 730/REDDITI precompilato, la CU può essere inviata entro il termine di presentazione del mod. 770.
La dichiarazione precompilata ha riguardato (finora) esclusivamente i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, per i quali l’invio della CU relativa al 2023 è fissato, come sopra accennato, al 18.3.2024.
L’estensione della dichiarazione precompilata anche ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente/assimilati ossia, di fatto, ai redditi dei soggetti titolari di partita (lavoratori autonomi, agenti/intermediari di commercio, ecc.) pone la questione della possibilità del sostituto d’imposta di usufruire del maggior termine del 31.10.2024 per l’invio della CU 2024 relativa a tali redditi.
Infatti, come sopra accennato, i dati contenuti nella CU vengono utilizzati dall’Agenzia per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, che deve essere messa a disposizione del contribuente entro il 30.4.2024.
Effettuando l’invio delle CU 2024 relative a redditi 2023 “differenti” da quelli da lavoro dipendente / assimilati entro il 31.10.2024, l’Agenzia non potrebbe utilizzare i relativi dati per predisporre il mod. REDDITI 2024 precompilato.
Risulta pertanto necessario un chiarimento da parte della stessa Agenzia in merito all’operatività delle nuove disposizioni sopra esaminate.