La dichiarazione IVA annuale a credito offre al contribuente diverse opzioni:
- Riportare il credito all'anno successivo e scomputarlo nelle liquidazioni periodiche relative;
- Riportare il credito all'anno successivo e utilizzarlo in compensazione;
- Richiedere un rimborso.
L'uso del credito può essere di tipo verticale o orizzontale.
Verticale:
Il credito viene utilizzato per compensare un debito relativo alla stessa imposta (ad esempio, un credito IVA del 2023 viene utilizzato per saldare il saldo dell'IVA del gennaio 2024). La compensazione verticale non è soggetta a limitazioni.
Orizzontale:
Il credito viene utilizzato per compensare un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti. Tuttavia, la compensazione orizzontale del credito IVA annuale (trimestrale) è soggetta a una serie di limitazioni legate all'importo che il contribuente intende utilizzare per il pagamento di imposte, contributi o premi. In ogni caso, il limite massimo annuale è di € 2 milioni, come previsto dall'articolo 34 della Legge n. 388/2000.
Secondo l'Agenzia delle Entrate:
- La compensazione orizzontale avviene quando il credito deve essere esposto nel mod. F24 e utilizzato per il pagamento di imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico. Questo non è considerato una vera e propria compensazione orizzontale in quanto può essere evidenziato nella dichiarazione IVA annuale.
- Le compensazioni che non sono soggette a limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito relativo alla stessa imposta, ma per un periodo successivo a quello in cui il credito è stato maturato. Questo si verifica, ad esempio, quando un debito IVA del 2023 viene compensato con un credito IVA del primo trimestre del 2024.
Infine, è importante notare che il legislatore ha stabilito un limite annuo per l'utilizzo del credito, e se il contribuente desidera utilizzare il credito in compensazione orizzontale per importi superiori a € 5.000, deve presentare la dichiarazione annuale con il visto di conformità.
Si noti che i soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità di almeno:
- 8 per il 2022 (mod. REDDITI 2023);
- 8,5 come media per il periodo 2021-2022 (mod. REDDITI 2022/2023);
possono beneficiare dell'esenzione dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2023 fino a un importo annuo di € 50.000, come previsto dal "regime premiale" definito dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 27.4.2023 (Informativa SEAC del 5.5.2023, n. 150).
Il nuovo limite più elevato di € 70.000 previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 1/2024, relativo all'attuazione delle semplificazioni contenute nella Riforma fiscale, non si applica al credito IVA 2023. Per questo credito, il limite rimane fissato a € 50.000 in conformità con quanto stabilito dal citato Provvedimento del 27.4.2023.
L'articolo 1, comma 422, della Legge n. 311/2004 stabilisce che non è consentita la compensazione in caso di iscrizione a ruolo derivante dal mancato pagamento, totale o parziale, di somme dovute per l'indebito utilizzo di crediti da parte del contribuente. Inoltre, in presenza di iscrizioni a ruolo per somme dovute, non è ammessa la compensazione ai fini del pagamento, come previsto dall'articolo 31 del Decreto Legge n. 78/2010, che vieta la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, superiore a € 1.500, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Tuttavia, va evidenziato che l'articolo 1, comma 94, lettera b), della Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) ha introdotto un nuovo comma 49-quinquies all'articolo 37 del Decreto Legge n. 223/2006, che prevede l'esclusione della compensazione nel modello F24 dei crediti tributari o contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e sono ancora dovuti pagamenti o non vi sono provvedimenti di sospensione.
Infine, si ricorda che l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a € 5.000 può avvenire a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. Il modello F24 viene scartato se il credito utilizzabile in compensazione supera l'importo massimo consentito. L'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un massimo di 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano rischi.