In seguito alla proroga stabilita dall'art. 1, comma 37, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), le detrazioni ordinarie per le spese relative al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica e agli acquisti inclusi nel bonus arredo saranno valide fino al 31 dicembre 2024. Come già accaduto in precedenza, il contribuente deve inviare all'ENEA le informazioni sui lavori entro 90 giorni dalla loro conclusione, allo scopo di ottenere la detrazione per la riqualificazione energetica e per monitorare il risparmio energetico derivante da interventi di recupero edilizio e acquisti rientranti nel bonus arredo.
È importante ricordare che per ottenere la detrazione per interventi di riqualificazione energetica è essenziale inviare tali dati. Tuttavia, per gli interventi di recupero edilizio e per gli acquisti inclusi nel bonus arredo, l'invio dei dati, sebbene obbligatorio, non è indispensabile per ottenere la detrazione fiscale. In altre parole, l'omissione nell'invio dei dati non preclude il diritto alla detrazione.
NUOVO PORTALE 2024
Dal 26 gennaio 2024, è stato lanciato il portale https://bonusfiscali.enea.it sul sito web dell'ENEA. Attraverso questo portale, è possibile compilare e inviare la Comunicazione degli interventi conclusi nel 2024 relativi al risparmio energetico, al recupero del patrimonio edilizio e al bonus arredo, dopo aver effettuato l'accesso con SPID o CIE (Carta d'Identità Elettronica).
TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Il termine per l'invio dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico, recupero del patrimonio edilizio e bonus arredo è di 90 giorni dalla data di completamento dei lavori, come già menzionato.
Si noti che nel comunicato stampa del 29 gennaio 2024, pubblicato sul proprio sito Internet, l'ENEA ha precisato che per gli interventi conclusi tra l'1° e il 26 gennaio 2024, il termine di 90 giorni per l'invio della comunicazione scade il 25 aprile 2024.
In questo senso, per gli interventi edilizi e di risparmio energetico completati tra l'1° e il 26 gennaio 2024, la comunicazione all'ENEA deve essere inviata entro il 25 aprile 2024. Per quanto riguarda gli interventi completati dal 27 gennaio 2024, invece, la comunicazione deve essere inviata entro 90 giorni dalla loro conclusione.
In relazione a quanto sopra riportato, si ricorda che secondo la Circolare 26.6.2023, n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate:
- Il periodo di 90 giorni per l'invio delle informazioni all'ENEA inizia dalla data di collaudo dei lavori o di attestazione di funzionalità dell'impianto, se applicabile, e non dalla data di pagamento delle spese. L'autocertificazione del contribuente non è accettata;
- Se i lavori si estendono su più periodi d'imposta, la comunicazione all'ENEA deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, indipendentemente dalle spese sostenute in quel periodo. La comunicazione deve includere tutte le spese sostenute fino a quel momento, con la possibilità di integrarla successivamente se ci sono ulteriori spese;
- Se i lavori terminano nell'anno solare ma le spese si protraggono fino all'anno successivo, la comunicazione deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori, indicando tutte le spese sostenute fino a quel momento. Le spese aggiuntive sostenute dopo l'invio della comunicazione possono essere integrate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.
Per dimostrare l'avvenuto invio corretto, il contribuente può fornire l'email di ricevimento della scheda inviata dall'ENEA o la stampa della scheda descrittiva dell'intervento con il codice CPID e la data di invio. Il codice CPID viene assegnato quando l'invio dei dati è completato con successo.
OMESSO / TARDIVO / ERRATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Nella circolare menzionata, l'Agenzia delle Entrate specifica quanto segue:
- In caso di mancato invio della Comunicazione, è possibile beneficiare dell'istituto della remissione in bonis prevista dall'art. 2, comma 1, DL n. 16/2012, purché la scheda sia inviata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile dei redditi, considerando tale la prima dichiarazione dei redditi il cui termine ordinario di presentazione scade dopo il termine previsto per l'invio della Comunicazione. È inoltre necessario versare contestualmente una sanzione di € 250 tramite il mod. F24 ELIDE (codice tributo "8114" non compensabile);
- In caso di errori nella compilazione della scheda o nell'indicazione degli importi di spesa, è possibile correggere i dati anche dopo i 90 giorni dalla fine dei lavori, ma non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Questa correzione può essere effettuata inviando una nuova scheda che annulla e sostituisce quella precedente;
- Non è necessario correggere la scheda inviata se sono stati indicati errori come un soggetto diverso da quello intestatario delle fatture e dei bonifici relativi alle spese agevolate, o se non è stato indicato che più soggetti possono beneficiare della detrazione. In questi casi, è sufficiente che il contribuente dimostri di possedere documenti (fatture e bonifici) che attestino il sostegno finanziario e la sua entità effettiva;
- Se viene annullato l'invio della Comunicazione, essa sarà considerata come mai inviata e, quindi, per le spese di riqualificazione energetica, la detrazione non sarà concessa;
- Se la scheda viene compilata sul sito web dell'ENEA ma non inviata, la richiesta di detrazione sarà considerata valida solo se il mancato invio è causato da problemi tecnici del sistema informatico o da altre cause attribuibili all'ENEA.