Con la pubblicazione del DL n. 212/2023, noto come "Decreto salva Superbonus", in vigore dal 30.12.2023, sono state apportate alcune modifiche importanti:
- Il diritto alla detrazione del 110% non si annulla per interventi non completati entro il 31.12.2023, con opzioni di sconto in fattura o cessione del credito esercitate fino a quella data, anche senza raggiungere il miglioramento energetico richiesto;
- È introdotto un nuovo contributo per coloro che si trovano in questa situazione, con un "reddito di riferimento" fino a € 15.000, per le spese sostenute dal 1.1 al 31.10.2024;
- È rivisto l'ambito di applicazione dell'esonero dal blocco della possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito;
- È ristretto l'ambito applicativo della detrazione del 75% per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche.
DETRAZIONE 110% CON OPZIONE PER SAL E LAVORI NON TERMINATI
Per gli interventi soggetti al regime di detrazione del 110% - 90% previsto dall'art. 119, DL n. 34/2020, con opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito in base ai singoli stati di avanzamento lavori (SAL) entro il 31.12.2023, è stabilito che le detrazioni acquisite non saranno recuperate in caso di mancata conclusione dell'intervento. Anche se i lavori non sono completati, la detrazione è considerata "acquisita", anche se non si raggiunge il miglioramento energetico richiesto per beneficiare della detrazione.
Contributo Per Soggetti Con “Reddito Di Riferimento” Fino A € 15.000
Sarà erogato un nuovo contributo per coloro che si trovano nella condizione precedentemente descritta (lavori di cui all'art. 119 non ancora conclusi, con opzione per i SAL fino al 31.12.2023), purché il reddito di riferimento sia inferiore a € 15.000.
Per accedere al contributo, come previsto dall'art. 119 e specificato nel comma 8-bis.1, è necessario calcolare il reddito considerando la somma dei redditi complessivi del contribuente, del coniuge o soggetto legato da unione civile/convivente presente nel nucleo familiare e dei familiari indicati dall'art. 12 del TUIR, fiscalmente a carico. Questa somma viene successivamente divisa per una quota determinata in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Il nuovo contributo, non soggetto a tassazione, sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate seguendo criteri e modalità che saranno definiti successivamente dal MEF mediante un apposito Decreto.
DETRAZIONE 110% IMMOBILI COMUNI TERREMOTATI
L'articolo 2, paragrafo 2, del Decreto Legge n. 11/2023, noto come "Decreto blocca crediti", contempla situazioni specifiche in cui non si applica il blocco della possibilità di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Tra queste esclusioni, la lettera c) del menzionato comma 2 include le spese relative agli immobili situati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3. Questo riguarda interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana, approvati entro il 12 aprile 2023, che presentano dettagli progettuali, possono essere attuati tramite titoli semplificati approvati dal Comune e contribuiscono al risparmio energetico o all'adeguamento sismico degli edifici.
Obbligo Assicurativo
Il paragrafo 8-ter dell'articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020 prevede la detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi realizzati sugli immobili situati nei Comuni colpiti da eventi sismici che si sono verificati dall'1 aprile 2009 e nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
DETRAZIONE 75% ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
La Finanziaria 2022 ha introdotto la detrazione del 75% per le spese sostenute a partire dal 2022 per interventi mirati al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche. Questa nuova disposizione è regolamentata dall'articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020.
Nuovo Ambito Applicativo Della Detrazione
Con le recenti modifiche all'articolo 119-ter, che disciplina la detrazione del 75% per interventi sulle barriere architettoniche, si stabilisce che la detrazione non è più applicabile alle spese generali sostenute per superare tali barriere in edifici esistenti. Tuttavia, rimane valida solo per interventi specifici che riguardano esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Nel contempo, la detrazione del 75% non si applica più agli interventi di automazione degli impianti degli edifici e alle spese di smaltimento e bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti, come precedentemente previsto dal comma 3 dell'articolo 119-ter, ora abrogato.
Per beneficiare di tali agevolazioni, è richiesta la conformità agli standard tecnici stabiliti dal DM n. 236/89, e questa conformità deve essere attestata da un'apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
ESCLUSIONE BLOCCO OPZIONI SOLO PER SPESE FINO AL 31.12.2023
Il comma 1-bis dell'articolo 2 del DL n. 11/2023, noto come "Decreto blocca crediti", include tra le situazioni escluse dal blocco della facoltà di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche le spese sostenute per interventi volti al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, come previsto dall'articolo 119-ter.